Art. 6.
(Rilascio di licenze).
1. Allo scopo di valorizzare e di promuovere economicamente le aree svantaggiate,
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gli enti locali competenti rilasciano con procedura d'urgenza licenze ed autorizzazioni per l'esercizio delle attività del turismo rurale di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'eventuale sospensione e revoca delle licenze e delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono di competenza delle regioni.
3. Gli operatori del turismo rurale iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5 possono accedere ai contributi finanziari previsti da leggi regionali e da norme comunitarie.